diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1563 del 18/02/1994 (Rv. 485366 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Disciplina collettiva integrante quella ex art. 2103 cod. civ. con il rilievo dato anche alle esigenze familiari del lavoratore - Comparazione conseguente fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485366-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

In tema di trasferimento del dipendente, ove una disposizione collettiva integri, in senso più garantistico, la disciplina dell'art. 2103 cod. civ. (avente riguardo soltanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze familiari del lavoratore, resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte della predetta disciplina collettiva, che l'obbligo di valutare tali esigenze familiari comporti una comparazione fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento - la quale si porrebbe in contrasto con il potere organizzativo del datore di lavoro che comprende anche la possibilità di una scelta discrezionale fra più soluzioni ugualmente ragionevoli -, costituendo invece esso una garanzia ulteriore a favore del dipendente (che non può essere trasferito, pur in presenza delle condizioni obiettive, se non previa valutazione delle suddette esigenze) tutelabile alla stregua del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)