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Sez. 2, Sentenza n. 26766 del 15/10/2024 (Rv. 672801-02)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Non coincidenza con la constatazione del fatto. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672801-02

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il termine di decadenza di centottanta giorni per la contestazione al trasgressore decorre non già dalla "constatazione del fatto", cioè dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito, nella sua materialità, ma dal momento dell'"accertamento del fatto", ossia dal giorno in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell'infrazione.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)