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Sez. 2 - , Sentenza n. 9022 del 30/03/2023 (Rv. 667516 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Criteri. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667516-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illeciti decorre dal momento del relativo accertamento, il quale non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)