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Sez. 2, Sentenza n. 2689 del 06/11/1964 (Rv. 304029 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - CASSAZIONE PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PARTI LEGITTIMATE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304029-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - CASSAZIONE PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PARTI LEGITTIMATE - LIMITI.*

Il giudizio di rinvio, anche quando segua alla Cassazione di una sentenza per non integrita del contraddittorio in secondo grado, ha un ambito soggettivamente limitatò possono parteciparvi le parti che sono chiamate ad integrare il contraddittorio, non possono spiegare intervento i soggetti che avrebbero potuto farlo in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)