Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004 (Rv. 574758 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI | Collegamento negoziale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI
Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche ai fini della nullità dell'intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ai sensi degli artt. 1344 e 1345 cod. civ., è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, tra gli altri motivi per non aver verificato, in una causa in cui si chiedeva dichiararsi la nullità di due contratti di vendita ed uno successivo di leasing per violazione del divieto di patto commissorio per non aver adeguatamente valutato la sussistenza o meno di un collegamento negoziale secondo gli indici indicati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)