Sez. U, Sentenza n. 1611 del 03/04/1989 (Rv. 462397 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA, ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO O DI RETROVENDITA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - VENDITA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA, ACCOMPAGNATA DA PATTO DI RISCATTO O DI RETROVENDITA - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, la quale risponda all'intento delle parti di costituire una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, è nulla anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall'art. 2744 cod. civ., configura mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile la sanzione dell'art. 1344 cod. civ. (Conf 3462/88, mass n 458811; (Conf 3784/87, mass n 452702; (Conf 3815/86, mass n 446653; (Conf 3800/83, mass n 428716; (contra 7385/86, mass n 449440; (contra 5967/78, mass n 395799; (contra 2869/68, mass n 335621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)