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Sez. 2, Sentenza n. 4396 del 08/08/1985 (Rv. 441862 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - DICHIARAZIONE IN CONCRETO DEL VALORE DELLA CAUSA - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO AGRARIO.*
Stato
decisa il 1985-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441862-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 794 DEL 1942 - DICHIARAZIONE IN CONCRETO DEL VALORE DELLA CAUSA - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI RISCATTO AGRARIO.*

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dello avvocato, l'art. 6 della legge n. 794 del 1942 trova applicazione soltanto in riferimento alle cause, per le quali si proceda alla Determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 cod. proc. civ., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio. (nella specie, la suprema Corte ha reputato - con riferimento ad una controversia in tema di riscatto agrario - che esattamente il giudice del merito aveva tenuto conto del valore del terreno dichiarato nell'atto introduttivo, essendo inconferente il richiamo al diverso criterio della attuale e più vantaggiosa utilizzabilità dell'immobile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)