Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998 (Rv. 516174 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Art. 6 legge n. 794 del 1942 - Dichiarazione in concreto del valore della causa - Inapplicabilità .
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare in tale situazione, il disposto dell'art. 10 cod. proc. civ., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)