Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185894 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - CONCERNE ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE NASCENTI DAL DIRITTO PUBBLICO - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - INAPPLICABILITÀ DELLA SCRIMINANTE.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - CONCERNE ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE NASCENTI DAL DIRITTO PUBBLICO - RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - INAPPLICABILITÀ DELLA SCRIMINANTE.*
La disposizione dell'art. 51 cod. pen. che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche i rapporti di diritto privato, come quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipendenti. (Conf mass n 165854).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)