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Sez. 5, Sentenza n. 7866 del 28/05/1984 Ud. (dep. 02/10/1984) Rv. 165854 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - ORDINI EMANATI NON DA UNA PUBBLICA AUTORITÀ MA DA UN PRIVATO DATORE DI LAVORO AI SUOI DIPENDENTI - INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI ASSOCIAZIONE (SOCIETÀ) SPORTIVA.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165854-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - ORDINI EMANATI NON DA UNA PUBBLICA AUTORITÀ MA DA UN PRIVATO DATORE DI LAVORO AI SUOI DIPENDENTI - INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DI ASSOCIAZIONE (SOCIETÀ) SPORTIVA.*

La disposizione dell'art. 51 cod. pen. che considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati se commessi per adempiere ad un dovere derivante da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, prende in considerazione esclusivamente i rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche i rapporti di diritto privato, come quelli intercorrenti tra i privati datori di lavoro ed i loro dipendenti, per i quali non può trovare applicazione la predetta causa di giustificazione, mancando un potere di supremazia del superiore riconosciuto dalla legge. (nella specie è stato ritenuto rapporto di diritto privato quello intercorrente tra una associazione (società) sportiva ed i suoi dipendenti). (V mass n 119833; (V mass n 159164).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)