Sez. 5, Sentenza n. 7147 del 16/05/2002 (Rv. 554465 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Effetto sospensivo del processo tributario collegato alla domanda di condono ex art. 53 legge n. 413/1991 - Presupposti - Presentazione della domanda di definizione agevolata - Necessità - Valutazione del merito della domanda da parte del giudice tributario - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di condono tributario, la tempestiva presentazione, da parte del contribuente, di rituale domanda di definizione agevolata delle controversie di valutazione in materia di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione, donazione ed INVIM, determina, "ipso iure", ex art. 53 della legge n. 413 del 1991, la sospensione dell'eventuale giudizio in corso dinanzi al giudice tributario, che deve essere dichiarata dall'organo giurisdizionale adito sulla base della sola presentazione della detta domanda, senza che questi possa sindacarne tempestività, ritualità, validità e fondatezza, essendo tali valutazioni rimesse, in via esclusiva, al competente ufficio tributario cui la domanda stessa è diretta.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)