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Sez. 1, Sentenza n. 12730 del 17/11/1999 (Rv. 531203 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Mancata notizia da parte dell'ufficio o del contribuente dell'avvenuto pagamento delle imposte - Dopo il decorso di un congruo lasso di tempo - Effetto sospensivo collegato alla domanda di condono - Cessazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531203-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'effetto sospensivo collegato alla domanda di condono, ai sensi dell'art. 53, comma dodicesimo, legge 30 dicembre 1991, n. 413, viene meno quando, dopo il decorso di un congruo lasso di tempo, né l'ufficio finanziario né il contribuente diano notizia dell'avvenuto pagamento delle imposte, in guisa da rendere operante l'estinzione contemplata dalla medesima norma. In tali casi il processo deve riprendere impulso ed essere trattato nei modi ordinari.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)