Sez. U, Ordinanza n. 13687 del 28/01/2003 Cc. (dep. 26/03/2003) Rv. 223637 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rimessione per legittimo sospetto, così come introdotta dall'art. 1 della legge n. 248 del 2002 nell'art. 45 cod. proc. pen. - Lesione del principio costituzionale del giudice naturale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 novembre 2002 n. 248, in tema di rimessione per legittimo sospetto, in quanto la rilevanza di quest'ultimo ai fini della "translatio iudicii" è subordinata alla sua derivazione, come effetto, da gravi situazioni locali idonee a pregiudicare oggettivamente e concretamente l'imparzialità del giudice, circostanza, quest'ultima, che esclude la possibilità di uno spostamento della competenza per territorio affidato alla mera discrezionalità della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Legge 07/11/2002 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)