Sez. 6, Sentenza n. 35779 del 05/06/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 238154 - 01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Atti e comportamenti censurabili del P.M. - Causa di rimessione - PossibilitĂ - Condizioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e segg. cod.proc.pen., purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano, ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo. Ne consegue che mere patologie interne al processo, ove non siano iscritte in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non possono legittimare l'eccezionale rimedio della rimessione del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 07/11/2002 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)