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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1981

Decisione
decisa il 1981-03-25, depositata il 1981-04-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:61
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14506

  • Imposta locale sui redditi (i.lo.r.)
  • Redditi di impresa e di lavoro autonomo
  • Base imponibile
  • Criteri di determinazione
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione proposta
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, concernente la base imponibile della imposta ILOR, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 in quanto l'ordinanza del giudice a quo è priva di motivazione sia sulla non manifesta infondatezza che sulla rilevanza della questione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 42/1980.

Norme impugnate

  • art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri costituzionali, è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";
punto 3
considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non è sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione medesima.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze