Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 212 del 1982
Massime (1)
Massima n. 14569
- Sospensione condizionale della pena
- Revoca (casi di)
- Nuove norme
- Motivazione per relationem
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni in l. 7 giugno 1974, n. 220 (in materia di sospensione condizionale della pena), in quanto l'ordinanza del giudice a quo, motivata solo per relationem, lascia insoddisfatta la fondamentale esigenza - cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte. - O. nn. 61 e 89/1981.
Norme impugnate
- legge 7 giugno 1974, n. 220
- art. 13 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal pretore di Francavilla Fontana nel procedimento penale a carico di Ribezzo Domenico, iscritta al n. 361 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 7 ottobre 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 il pretore di Francavilla Fontana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in materia di sospensione condizionale della pena, nei confronti dell'art. 13 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 220, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale;
che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione in essa racchiusa, che trattasi di eccezione "sollevata dal P.M. e fatta propria dalla difesa", restando anche in tal caso insoddisfatta la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 61 e n. 89 del 1981), dichiararsi la manifesta inammissibilità.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 20 marzo 1981 (R.O. n. 361 del 1981) dal pretore di Francavilla Fontana. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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