Sez. U, Sentenza n. 3352 del 20/11/1971 (Rv. 354873 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA LEGGE - INDICAZIONE IN UNA LEGGE DEGLI ARTICOLI APPLICABILI AD UN ISTITUTO O AD UN RAPPORTO DETERMINATO - APPLICABILITA ANCHE DEGLI ARTICOLI NON RICHIAMATI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA LEGGE - INDICAZIONE IN UNA LEGGE DEGLI ARTICOLI APPLICABILI AD UN ISTITUTO O AD UN RAPPORTO DETERMINATO - APPLICABILITA ANCHE DEGLI ARTICOLI NON RICHIAMATI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Quando una legge, con espressa disposizione, indica quali articoli della stessa o di altra legge debbano applicarsi ad un particolare istituto o ad un determinato rapporto, ogni possibilita di applicazione di articoli non richiamati deve, di regola, ritenersi esclusa, salvo che la corretta interpretazione della norma di rinvio non possa, in determinati casi, condurre anche al di la del suo significato letterale, nonostante l'apparente tassativita del rinvio. (Conf 1171'65).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)