Sez. 1, Sentenza n. 6112 del 26/11/1984 (Rv. 437754 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo il quale il giudice deve rivalutare il credito del prestatore di lavoro con decorrenza dalla data di maturazione, ancorché anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge, per adeguarlo ai valori monetari del momento della decisione, non opera, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 cost. (sent. Della Corte costituzionale n. 139 del 21 luglio 1981) per il tempo successivo all'apertura di un procedimento concorsuale a carico del datore di lavoro, tenuto conto che, per tale periodo, non è configurabile un inadempimento e che la norma medesima non introduce deroghe alle regole che presiedono al concorso dei creditori, in particolare a quelle di cui all'art. 59 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. (V 1045/80, mass n 404512; (Conf 1670/82, mass n 419499).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)