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Sez. U, Sentenza n. 1670 del 15/03/1982 (Rv. 419499 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITO DEL LAVORATORE - AMMISSIONE AL PASSIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419499-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITO DEL LAVORATORE - AMMISSIONE AL PASSIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo il quale il giudice deve rivalutare il credito del prestatore di lavoro, con decorrenza dalla data di maturazione, ancorché anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge, per assegnarlo ai valori monetari del momento della decisione, non opera, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 21 luglio 1981), per il tempo successivo all'apertura di procedimento concorsuale a carico del datore di lavoro, tenuto conto che, per tale periodo, non è configurabile un'inadempimento, e che la norma medesima non introduce deroghe alle regole che presiedono al concorso dei creditori, in particolare, a quelle di cui dall'art. 59 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, qualora il datore di lavoro venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il suddetto credito va ammesso al passivo secondo il valore monetario rivalutato e determinato con riferimento alla data del provvedimento che ordina la liquidazione medesima. (V 1045/80, mass n 404512; (V 492/80, mass n 409325).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)