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Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024 (Rv. 670322-02)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Compravendita - Denuncia dei vizi della cosa proveniente da un terzo - Idoneità ad impedire la decadenza dalla garanzia - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670322-02

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE

In tema di compravendita, la denuncia dei vizi svolta dall'utilizzatore del bene, successivamente concessogli in leasing, non vale ad impedire la decadenza del compratore dalla garanzia prevista dall'art. 1495 c.c., in quanto proveniente da un terzo estraneo al contratto. (Nella specie la S.C., in relazione ad immobile alienato due volte nello stesso giorno e contestualmente concesso in leasing dal secondo acquirente, ha dichiarato inefficace e intempestiva la denuncia dei vizi comunicata dall'utilizzatore agli originari venditori, entro il termine contrattualmente previsto, in deroga all'art. 1495 c.c., nella seconda vendita, ma dopo la scadenza di quello codicistico).

Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)