Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 18/02/2011 (Rv. 617013 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE | Denunzia dei vizi - Onere di verifica a carico del compratore - Sussistenza - Cosa consegnata ad un terzo - Decorrenza del termine - Conoscenza dei vizi tramite la contestazione da parte del terzo - Criteri.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE
Nel contratto di compravendita, l'onere di denunzia dei vizi della cosa venduta previsto dall'art. 1495 cod. civ. - applicabile anche al caso di mancanza di qualità - implica, a carico del compratore, un onere di verifica del bene il quale presuppone, a sua volta, che egli sia nella concreta possibilità di compiere tale verifica; ne consegue che, ove il bene oggetto del contratto sia stato consegnato ad un terzo, il termine per la tempestiva denunzia decorre dal momento in cui il compratore, tramite la contestazione da parte del terzo, sia messo in condizione di conoscere l'esistenza dei vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)