diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 1861 del 21/01/2022 (Rv. 663603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Diritto previdenziale autonomo e distinto dal credito nei confronti del datore di lavoro - Conseguenze in tema di vicende circolatorie dell'azienda - Responsabilità solidale, ex art. 2112 c.c., con il Fondo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

L'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982. Pertanto, ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del Fondo di Garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda, nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito, il datore di lavoro attuale insolvente, ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982, va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito, dovendosi escludere - in ragione della predetta autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il Fondo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)