Sez. L, Ordinanza n. 16740 del 17/06/2024 (Rv. 671580-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Intervento del Fondo di Garanzia - Presupposti - Cessione di azienda - Prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario - Insolvenza del cedente - Ammissione allo stato passivo del lavoratore per la quota del t.f.r. maturata alle sue dipendenze - Contestazione dell'INPS dei presupposti per l'intervento del Fondo – Fondamento - Accordo concluso ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile - Pattuizione della liberazione del cessionario dall'obbligo solidale di pagare la quota di t.f.r. anzidetta - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all'INPS.
Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 368 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)