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Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 22/07/1976 (Rv. 381675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381675-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE EX LEGGE N 818 DEL 1965 - LIMITI DI APPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali prevista dall'art 1 della legge n 818 del 1965 era applicabile soltanto ai termini scadenti tra il primo agosto ed il 15 settembre, non anche a quelli scadenti immediatamente dopo tale periodo. (Conf 3000/73, mass n 366687).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)