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Sez. 3, Sentenza n. 3000 del 13/11/1973 (Rv. 366687 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - PERIODO DI APPLICABILITA - TERMINI SCADUTI VIGENTE TALE LEGGE - INAPPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366687-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - PERIODO DI APPLICABILITA - TERMINI SCADUTI VIGENTE TALE LEGGE - INAPPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 742 DEL 1969.*

La sospensione del termini processuali prevista dall'art 1 della legge n 818 del 1965 si applica soltanto ai termini che scadono tra il 1 agosto e 15 settembre e non anche a quelli che scadono immediatamente dopo tale periodo, intendendosi per scadenza quella riferita al momento finale del termine. Ai termini scaduti sotto il vigore di detta legge non e applicabile la diversa disciplina della legge 7 ottobre 1969 n 742. (V 2389/71, mass n 353331; 2283/71, mass n 353132).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)