Sez. U, Sentenza n. 16540 del 18/06/2008 (Rv. 603711 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, n. 1 cod. proc. civ. - Presupposti - Pronuncia meramente declinatoria della giurisdizione - Acquisizione di documenti - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)