Sez. U, Sentenza n. 27401 del 13/12/2005 (Rv. 585668 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Ricorso per cassazione ex art. 362, secondo comma, n. 1 cod. proc. civ. - Natura - Strumento di denunzia dei conflitti positivi o negativi in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto - Pronuncia declinatoria della giurisdizione e pronuncia di rigetto nel merito della pretesa - Conflitto di giurisdizione - Sussistenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. - quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari - presuppone indefettibilmente, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia affermativa (o declinatoria) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati; ne consegue che l'ipotesi non ricorre qualora - come nella specie - mentre uno dei giudici abbia, secondo l'esposto criterio, escluso il proprio potere di giudicare, l'altro abbia proceduto all'accertamento postulato dalla domanda, e, all'esito di esso, abbia negato in concreto (ossia in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate in base alle risultanze istruttorie) l'esistenza del rapporto, la cui configurabilità astratta (cioè in base alle allegazioni contenute nella domanda) era stata posta a fondamento della pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)