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Sez. L, Sentenza n. 989 del 05/02/1983 (Rv. 425754 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIRITTI DEL PENSIONATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PENSIONAMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425754-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIRITTI DEL PENSIONATO - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PENSIONAMENTO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

I diritti del pensionato si determinano con riferimento alla data del pensionamento, con la conseguenza che è possibile una differenza di trattamento pensionistico di ex dipendenti di uno stesso ente, in relazione ai diversi momenti di collocamento in pensione ed alla regolamentazione allora sussistente. (principio affermato con riguardo all'art. 25 del regolamento 11 aprile 1973 per il personale della cassa di risparmio di Livorno).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)