Sez. L, Sentenza n. 4069 del 23/04/1999 (Rv. 525690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione integrativa - Diritto - Momento di perfezionamento - Cessazione del rapporto di lavoro - Sussistenza - Riferimento a tale momento anche per la definizione dell'entità della pensione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il diritto alla pensione integrativa nasce al momento in cui si perfeziona la fattispecie costitutiva, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale momento si deve, quindi, fare riferimento anche per definire l'entità della prestazione che dipende, com'è noto, dalla legge e dalla contrattazione collettiva o individuale del momento in cui sorge il diritto alla prestazione stessa. Ne consegue che, potendo verificarsi mutamenti nella disciplina previdenziale, può accadere che la disciplina vigente all'epoca della cessazione del rapporto sia diversa da quella vigente al momento della costituzione del rapporto, senza che rilevi che tale diversità sia più o meno favorevole al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)