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Sez. 3, Ordinanza n. 27167 del 10/10/2025 (Rv. 676597-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Domanda di restituzione - Parte non appellante - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 2, può essere proposta anche da colui che partecipi al giudizio d'appello quale titolare di un'interesse e di una posizione processuale dipendente da quelli di altra parte (come nel caso di terzo chiamato in garanzia), atteso che detta restituzione non rappresenta il contenuto di una statuizione che riformi o annulli la decisione impugnata (la quale, dunque, richiede una specifica impugnazione della parte che quelle somme ha versato), costituendo piuttosto il contrarius actus di un'attività meramente esecutiva della statuizione riformata o annullata, diretto al ripristino della situazione ad essa preesistente.

Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)