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Sez. 2, Sentenza n. 17227 del 09/10/2012 (Rv. 624021 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado - Proposizione nella fase di gravame - Udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624021-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che la domanda oltre a non implicare la violazione del divieto di domande nuove, sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)