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Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 05/06/2007 (Rv. 597591 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Direttore responsabile di quotidiano, periodico o agenzia di stampa - Requisiti - Preventiva iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti - Necessità - Direttore di pubblicazione a carattere tecnico, professionale o scientifico - Iscrizione negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge n. 69 del 1963 - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597591-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Alla stregua delle previsioni di cui agli artt. 46 e 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, riguardante l'ordinamento della professione di giornalista, si ricava che solo un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti professionisti può assumere la qualità di direttore responsabile di pubblicazioni periodiche in generale (tra le quali si annoverano le riviste pornografiche, come nel caso dedotto in giudizio), mentre solo per la direzione di quelle a carattere tecnico, professionale o scientifico (con esclusione dei periodici sportivi e cinematografici) è sufficiente l'iscrizione del giornalista negli "elenchi speciali" di cui al citato art. 28.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 28, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)