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Sez. L, Sentenza n. 11596 del 04/09/2000 (Rv. 539961 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Incarico di direttore responsabile di un periodico - Natura subordinata del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539961-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3, legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, non comporta di per sè l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, essendo a tal fine necessario che in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere questa funzione di carattere pubblicistico si cumulino altri e diversi compiti di svolgimento dell'attività giornalistica ed in particolare di funzione direttoriale esercitata in regime di subordinazione, da dimostrare provando l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione editoriale, con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, anche il direttore responsabile dello stampato resta assoggettato - come avviene nel normale rapporto di lavoro subordinato - al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)