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Sez. 1, Sentenza n. 9182 del 14/05/2004 (Rv. 572864 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Conseguenze - Irrogazione a conducente di ciclomotore - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572864-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186 cod. strada) e non può, conseguentemente, essere legittimamente irrogata al conducente (pur sorpreso in stato di ebbrezza) di un ciclomotore per la guida del quale non sia necessaria la patente.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)