Sez. 1, Sentenza n. 5036 del 24/05/1999 (Rv. 526578 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Conseguenze - Opposizione dinanzi all'AGO - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La sospensione della patente conseguente al reato di guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma C.d.S.), così che il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto dell'art. 223 C.d.S., nelle forme dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 689/81.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)