Sez. L, Sentenza n. 5552 del 15/05/1993 (Rv. 482377 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Competenza per territorio ex art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Controversie circa gli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
La disposizione dell'art. 444, terzo comma cod. proc. civ. che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente previdenziale sulle controversie relative ad obblighi contributivi dei datori di lavoro, trova applicazione in via estensiva, nonostante il letterale riferimento a tale categoria di soggetti - tenuto conto della "ratio" della norma, diretta ad agevolare l'istituto creditore nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali nei confronti dei lavoratori assistiti - in tutte le controversie in cui si discuta degli obblighi contributivi gravanti non solo sui datori di lavoro e sui titolari di un rapporto di parasubordinazione, ma anche sui lavoratori autonomi, e pertanto anche nel giudizio relativo agli obblighi contributivi connessi all'iscrizione del lavoratore autonomo nella gestione commercianti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)