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Sez. 3, Sentenza n. 1946 del 21/06/1971 (Rv. 352520 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352520-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE - DALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA ALIUNDE - IRRILEVANZA.*

Il termine breve per l'impugnazione decorre soltanto dalla notificazione della sentenza, la quale - come atto tipico idoneo a sollecitare l'eventuale Esercizio del diritto di impugnazione - non ammette equipollenti e non puo, quindi, essere sostituita dalla dimostrazione della conoscenza della sentenza da parte del soccombente. (nella specie la Corte di Cassazione ha escluso che la riserva di impugnazione immediata formulata dal soccombente nei riguardi di una sentenza non definitiva fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione). (V 2513-67, mass n 329838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)