Sez. 2, Sentenza n. 2513 del 18/10/1967 (Rv. 329838 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE - DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLA SENTENZA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - DEL TERMINE BREVE - DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELLA SENTENZA DA PARTE DEL SOCCOMBENTE - IRRILEVANZA.*
Il termine breve per l'impugnazione decorre soltanto dalla notificazione della sentenza, la quale - come atto tipico idoneo a sollecitare l'eventuale Esercizio del diritto di impugnazione-non ammette equipollenti e non puo, quindi, essere sostituita dalla dimostrazione della conoscenza della sentenza da parte del soccombente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)