Sez. 5, Sentenza n. 8751 del 18/10/2017 Cc. (dep. 22/02/2018) Rv. 272569 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Particolare tenuità del fatto -Interlocuzione della persona offesa - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Sufficienza - Necessità di uno specifico avviso - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
La notificazione del decreto di citazione a giudizio garantisce alla persona offesa adeguata informazione sulla possibilità della declaratoria in fase predibattimentale dell'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., senza che vi sia necessità di uno specifico avviso relativo a tale eventuale sviluppo processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il decreto di citazione non deve contenere alcun espresso richiamo all'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendo legittimo introdurre un requisito ulteriore nell'art. 552, cod. proc. pen., al di fuori della previsione di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)