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Sez. 1 - , Sentenza n. 786 del 13/01/2017 (Rv. 643349 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - PRODIGALITÀ, ABUSO DI ALCOOLICI O STUPEFACENTI | Prodigalità - Nozione - Natura - Causa autonoma di inabilitazione - Configurabilità - Derivazione da specifica malattia o comunque da infermità - Irrilevanza - Collegamento a motivi futili - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643349-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - PRODIGALITÀ, ABUSO DI ALCOOLICI O STUPEFACENTI

La prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d'inabilitazione del suo autore quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 415 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)