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Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015 (Rv. 634455 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criteri - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Solidarietà fra cedente e cessionario ex art. 2112 cod. civ. - Connessione - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634455-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", sicché, ove sia invocata l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., non può prescindersi dalla connessione esistente fra le posizioni del cedente e del cessionario.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)