Sez. U, Ordinanza n. 20902 del 11/10/2011 (Rv. 619037 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Criteri di riparto - "Petitum" sostanziale identificato dalla "causa petendi" - Conseguenze - Controversia risarcitoria per condotta illecita della commissione aggiudicatrice e dell'ufficiale rogante nell'affidamento di un servizio di bar e tabaccheria all'interno di una università - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da una società privata al fine di ottenere la condanna di una università - in relazione al bando di una gara per l'affidamento dei servizi di bar, tabaccheria e valori bollati, da gestire nei locali di sua proprietà, - al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, tenuta dai componenti della commissione aggiudicatrice, e dall'ufficiale rogante, nel corso della licitazione privata per l'affidamento dei nominati servizi, costituendo l'invalidazione della relativa procedura di affidamento da parte del giudice amministrativo soltanto il presupposto della domanda risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., DPR 04/03/1982 num. 371 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)