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Sez. L, Sentenza n. 25231 del 30/11/2009 (Rv. 611011 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Art. 6, quinto comma, della legge reg. Sicilia n. 27 del 1984 - Indennità "una tantum" spettante con il pensionamento - Decorrenza del beneficio - Dal centottantesimo giorno dalla domanda - Conseguenze in ordine alla decorrenza di interessi e rivalutazione.
Stato
decisa il 2009-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611011-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

L'art. 6, quinto comma, della legge reg. Sicilia n. 27 del 1984, nel disporre che la domanda per l'attribuzione dell'indennità "una tantum" spettante con il pensionamento debba essere presentata con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza dei benefici medesimi, concede uno "spatium deliberandi" all'ente, decorso il quale l'indennità può essere erogata; ne consegue che gli interessi e la rivalutazione sul detto emolumento decorrono solo dal centottantesimo giorno dalla domanda.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)