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Sez. L, Sentenza n. 177 del 09/01/2002 (Rv. 551440 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente minerario siciliano - Anticipata volontaria risoluzione del rapporto - Indennità "una tantum" prevista dall'art. 6 della legge regione Sicilia n. 27 del 1984 in alternativa all'indennità di prepensionamento di cui alla legge regione Sicilia n. 42 del 1975 - Natura assistenziale al pari di tale ultima indennità - Riconoscibilità - Conseguenze - Applicazione ad entrambe le indennità della medesima disciplina in materia di criteri di calcolo e prescrizione.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551440-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

L'indennità "una tantum" prevista, nell'ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dall'art. 6 della legge della regione Sicilia n. 27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all'indennità di prepensionamento di cui all'art. 6 della precedente legge della regione Sicilia n. 42 del 1975, ha la medesima natura assistenziale di quest'ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)