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Sez. L, Sentenza n. 807 del 25/01/1993 (Rv. 480425 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro - Infortunio "in itinere" | Evento lesivo derivato da una scelta del lavoratore comportante un rischio diverso da quello connesso alle necessitĂ  del lavoro - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa ad infortunio occorso in occasione di spostamento del lavoratore con un mezzo proprio.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480425-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro - Infortunio "in itinere"

In tema di infortuni sul lavoro, spetta al giudice di merito valutare, ai fini dell'indennizzabilitĂ  dell'infortunio, se l'evento lesivo dipenda da una scelta del lavoratore, il quale con atto volontario e per soddisfare impulsi ed esigenze personali, abbia affrontato un rischio diverso da quello connesso alle necessitĂ  del lavoro; in particolare, con riferimento all'ipotesi dello infortunio "in itinere" subito in occasione di spostamento con un mezzo proprio, se la scelta dell'uso di questo sia giustificata da rilevanti disagi connessi all'uso di mezzi pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1125 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)