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Sez. L, Sentenza n. 6531 del 09/06/1995 (Rv. 492769 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Estremi - Pura coincidenza temporale o locale con l'attività lavorativa - Insufficienza.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492769-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Ai fini della indennizzabilità secondo la normativa antinfortunistica del danno subito dal lavoratore nel recarsi sul luogo di lavoro (c.d. infortunio "in itinere") è necessario che le modalità dell'infortunio denotino uno specifico collegamento tra l'evento dannoso e l'attività di lavoro tale da far ritenere, all'esito di rigorosa indagine da parte del giudice di merito, condotta in base all'esame delle varie circostanze (di tempo, luogo, persone, mezzi) dell'infortunio, che questo si inserisca nello svolgimento dell'attività lavorativa come un'evenienza tipica della stessa, non essendo sufficiente la pura coincidenza temporale o locale con quest'ultima ma occorrendo che l'attività di lavoro determini un rischio diverso rispetto a quello comune e generico.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)