Sez. 1, Sentenza n. 8396 del 27/07/1993 (Rv. 483343 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Atti revocabili - Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili - Inclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
La legge fallimentare, tra gli atti revocabili a norma dell'art. 67, prevede genericamente i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza alcuna distinzione, considerandoli negozi autonomi, svincolati dal rapporto che ne costituisce la causa, in quanto colpisce l'obbiettivo verificarsi di essi come atti perturbatori della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)