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Sez. 1, Sentenza n. 12358 del 06/11/1999 (Rv. 530947 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria contro i pagamenti ex secondo comma dell'art. 67 legge fall. - Danno presupposto della revocatoria - Sussistenza anche in caso di pagamento a fronte di controprestazione - Fattispecie in tema di vendita con riserva di proprietà.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530947-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nella revocatoria fallimentare relativa ai pagamenti concernenti debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67 comma secondo legge fallimentare, il danno per la massa consiste nella pura e semplice lesione del criterio della "par condicio creditorum", con la conseguenza che esso sussiste anche quando entri nel patrimonio del fallito un bene come controprestazione della prestazione inerente il pagamento (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso di revocatoria contro il venditore con riserva di proprietà).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)