Sez. 2, Sentenza n. 435 del 19/02/1971 (Rv. 350039 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - INTERRUZIONE CON DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PERSISTENZA DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO - DECORRENZA DEL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - A MEZZO ORDINANZA O SENTENZA - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - INTERRUZIONE CON DOMANDA GIUDIZIALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PERSISTENZA DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO - DECORRENZA DEL NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECLARATORIA DELL'ESTINZIONE - A MEZZO ORDINANZA O SENTENZA - IRRILEVANZA.*
La norma dell'ultimo comma dell'art 2945 cod civ, secondo cui 'se il processo si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo, si riferisce, senza alcuna limitazione o specificazione, all'ipotesi dell'Estinzione del processo di per se considerata e contempla quindi qualsiasi caso di Estinzione, sia che la relativa dichiarazione provenga da ordinanza, sia che alla dichiarazione stessa si sia provveduto con sentenza. (V 2612'68, mass n 335101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)