Sez. 3, Sentenza n. 2612 del 19/07/1968 (Rv. 335101 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE -DOMANDA GIUDIZIALE- DURATA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE -DOMANDA GIUDIZIALE- DURATA - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO.*
Per il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., la notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, interrompe la prescrizione relativamente al diritto che si fa valere e l'interruzione perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Se, pero, il processo si estingue, l'Estinzione toglie valore al periodo successivo alla proposizione della domanda e rimane ferma soltanto l'efficacia della domanda giudiziale come atto di Costituzione in mora, con la conseguenza che, trattandosi non piu di un'interruzione ad effetti permanenti, ma di una interruzione ad effetti istantanei, il nuovo periodo di interruzione decorre dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)